Ben tre distinti vincoli di legge per gli olivi: troppi o necessari?

La normativa italiana sull’abbattimento e l’estirpazione degli olivi parte dall'inizio del '900 ed oggi ricade su tre livelli di disciplina: in ambito agrario, in ambito paesaggistico ed in ambito ambientale e monumentale. Con il vuoto normativo sui superintensivi.
La voce degli esperti
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di Enzo Gambin e Sonia Zivani

La normativa italiana sull’abbattimento e l’estirpazione degli olivi ha conosciuto un’evoluzione profonda, che riflette il cambiamento della percezione sociale e giuridica dell’albero di olivo, da risorsa agricola a elemento identitario del paesaggio rurale.

Dai decreti luogotenenziali alla legge del 1955

Reimpianto di oliveto

La prima misura significativa in tema di olivicoltura risale al decreto luogotenenziale n. 1117 del 26 luglio 1916, che vietava l’abbattimento e l’estirpazione di olivi e viti senza preventiva autorizzazione del prefetto. In un’Italia in guerra, l’olivo era riconosciuto come bene strategico, la cui lenta crescita imponeva una tutela particolare.

Questo approccio è stato ribadito da successivi interventi legislativi fino al 1955 (tra cui il D.Lgt. n. 1490/1919, il D.Lgt. 21 giugno 1945, n. 377, il D.Lgs. Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1523, e infine la legge 29 maggio 1955, n. 463).  Quest’ultima ha rappresentato una sintesi organica dei precedenti provvedimenti, confermando l’obbligo autorizzativo e rafforzando il controllo pubblico sulla destinazione agricola dell’oliveto.

Queste norme, non più in vigore in forma autonoma ma integrate nelle normative regionali, costituiscono il fondamento storico della tutela degli olivi, anche in assenza di un vincolo paesaggistico o ambientale.

Va però ricordato che a partire dagli anni ’70 e ’80, con la regionalizzazione dell’agricoltura e del paesaggio, molte Regioni hanno adottato norme proprie, a cui si aggiungono le prescrizioni della Politica Agricola Comune (PAC) e dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR).

L’olivo nel Codice civile e nella legislazione agraria

Secondo l’art. 2135 del Codice civile, l’olivo rientra tra i beni strumentali dell’impresa agricola. La proprietà privata (art. 832 c.c.) può essere compressa da norme speciali ogniqualvolta esistano interessi generali prevalenti, come la tutela ambientale o paesaggistica. In tal senso, la giurisprudenza ha legittimato limiti significativi alla libertà del coltivatore quando l’interesse collettivo lo richiede.

Tra le sentenze di rilievo, si segnala quella del Consiglio di Stato (sez. VI, 24 aprile 2012, n. 2435), che ha confermato la legittimità del diniego all’estirpazione di un oliveto in area sottoposta a vincolo paesaggistico, pur in presenza di un piano aziendale.

La svolta della Legge Galasso (L. 431/1985)

La cosiddetta Legge Galasso ha introdotto la nozione di “paesaggio agrario tradizionale” e ha previsto l’obbligo di autorizzazione paesaggistica per qualsiasi modifica rilevante in aree collinari, costiere e di pregio agronomico.
In particolare, l’oliveto è diventato un elemento del paesaggio tutelato, e le Regioni sono state incaricate di redigere Piani Paesaggistici Regionali (PPR). Il dibattito parlamentare che ha preceduto l’approvazione della legge (Camera dei Deputati, Resoconto stenografico della seduta n. 676 del 13 giugno 1985) evidenzia come l’olivo fosse percepito non solo come coltura ma come segno culturale e identitario del territorio.

Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004)

Con il D.Lgs. 42/2004 la tutela si consolida: gli articoli 131-146 disciplinano l’autorizzazione paesaggistica e l’art. 142, lett. h) tutela ex lege anche i paesaggi agrari tradizionali con colture permanenti, tra cui gli oliveti. L’autorizzazione paesaggistica (art. 146) è oggi obbligatoria per qualsiasi abbattimento in area vincolata, anche se l’olivo è malato o improduttivo. Serve una relazione tecnica firmata da un tecnico abilitato ad indirizzo agronomico o forestale.

Piani paesaggistici regionali e vincoli locali

Le Regioni hanno declinato il principio della tutela con livelli di dettaglio differenti. I Piani Paesaggistici Regionali possono prevedere vincoli su oliveti storici, terrazzamenti, muretti a secco, obblighi di reintegro in caso di estirpazione e valutazioni agronomico-paesaggistiche anche in assenza di vincolo puntuale.

Il caso degli impianti superintensivi: un vuoto normativo?

Oliveto superintensivo

Negli ultimi anni si è assistito alla diffusione di impianti olivicoli superintensivi, caratterizzati da elevata densità, varietà meccanizzabili e una durata economica limitata nel tempo. Questi impianti, pensati per una produzione intensiva e di breve ciclo, pongono interrogativi ancora irrisolti sotto il profilo della tutela. Sono anch’essi soggetti ai vincoli paesaggistici previsti dal D.Lgs. 42/2004? La loro rimozione, dopo il ciclo produttivo, richiede autorizzazione paesaggistica anche in assenza di valore storico o estetico? Alla fine si può assimilare un impianto a ciclo breve a un oliveto tradizionale ai fini della normativa di tutela? Si tratta di un’area grigia su cui la normativa nazionale tace.

Alcune Regioni hanno tentato di distinguere tra oliveti storici e nuovi impianti, come in Toscana e Puglia, ma manca una definizione condivisa e un inquadramento giuridico chiaro. Questo silenzio rischia di creare disparità di trattamento e incertezze applicative, soprattutto nei contesti di trasformazione agricola accelerata.

Eccezioni sanitarie: il caso Xylella

L’epidemia di Xylella fastidiosa ha richiesto interventi d’urgenza: il DL 91/2014 e il DL 51/2015 hanno autorizzato l’abbattimento obbligatorio, anche in area vincolata. È comunque necessaria una documentazione tecnica che dimostri la pericolosità fitosanitaria e la comunicazione agli organi competenti (Soprintendenze, Comuni, ecc.).
In merito, si segnala la sentenza TAR Lecce, Sez. I, 2 aprile 2019, n. 578, che ha ritenuto legittima l’ordinanza di abbattimento obbligatorio, anche a fronte di un parere paesaggistico contrario, richiamando il principio della prevalenza della salute pubblica e della tutela fitosanitaria.

Gli alberi monumentali

Con la Legge 10/2013 e il DM 10 novembre 2021 è stato creato l’Elenco nazionale degli alberi monumentali. Molti olivi plurisecolari sono inclusi, specialmente in Puglia, Toscana e Sardegna. Su tali esemplari ogni intervento è subordinato ad autorizzazione comunale e regionale, e il vincolo è spesso assoluto.

Conclusioni

Attualmente l’intervento su oliveti può cadere sotto tre livelli di disciplina, uno in ambito agrario, secondo il Codice civile, la PAC e i regolamenti UE, l’intervento è generalmente libero salvo vincoli. Abbiamo poi un secondo in ambito paesaggistico, secondo il D.Lgs. 42/2004, la Legge Galasso e i PPR, è richiesta autorizzazione. Alla fine abbiamo un terzo in ambito ambientale o monumentale, secondo la Legge 10/2013 e il DM 2021, possono valere vincoli assoluti o regimi autorizzativi molto stringenti.

Nel panorama agricolo nazionale, l’olivo rappresenta un caso quasi unico per l’intensità dei vincoli normativi, nessun’altra coltura arborea, fatta eccezione per alcune aree vitate storiche come quelle del Prosecco DOCG, soggette a Piani Paesaggistici Specifici, è sottoposta a una disciplina tanto articolata e multilivello. Anche la giurisprudenza ha in parte riconosciuto il rischio di eccesso di vincolo, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1556/2016 ha osservato come “la tutela paesaggistica non possa spingersi fino al punto di annullare ogni facoltà di gestione del bene da parte del proprietario”, richiedendo un bilanciamento più attento tra interessi pubblici e diritti economici.

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Tags: in evidenza, legge sull'olivo, oliveti, olivicoltura

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