di Enzo Gambin e Antonio Volani
La circolare del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 6 marzo 2026, incide in modo diretto e specifico sulle modalità di etichettatura degli oli extra vergini di oliva a denominazione di origine protetta (DOP) e a indicazione geografica protetta (IGP), imponendo una rilettura operativa dell’articolo 37, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1143, come modificato dal Regolamento (UE) 2026/471, alla luce delle peculiarità strutturali della filiera olivicola.
Il “campo visivo”
Nel settore oleario, l’etichettatura non assolve a una funzione solamente informativa, ma integra un vero e proprio strumento di responsabilità in ordine alla conformità del prodotto al disciplinare di produzione.
L’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica va interpretato in chiave sostanziale, quale meccanismo volto a rendere immediatamente identificabile il soggetto inserito nel sistema dei controlli e responsabile della qualità certificata DOP o IGP.
L’attuazione concreta dell’obbligo, con riferimento agli oli extra vergini confezionati, richiede una rigorosa applicazione della nozione di “campo visivo”, come definita dall’art. 2, par. 2, lett. k), del Regolamento (UE) n. 1169/2011. Ne consegue che l’indicazione geografica e il nome del soggetto obbligato devono essere collocati nel medesimo campo visivo, ossia risultare percepibili congiuntamente dal consumatore. Tale requisito può essere soddisfatto anche mediante l’apposizione di entrambe le indicazioni nella medesima etichetta, inclusa la cosiddetta retro-etichetta, purché esse siano presentate in modo unitario e non separate su parti diverse della confezione.
In termini operativi, ciò implica che la denominazione DOP o IGP e il nome del produttore o dell’operatore debbano comparire nello stesso spazio etichettale, sia esso frontale o posteriore, mentre non è conforme una collocazione che distribuisca le due informazioni su etichette distinte o su lati diversi della confezione.
Il soggetto da indicare
Quanto all’individuazione del soggetto da indicare, la circolare richiede che esso sia iscritto al sistema di controllo e responsabile di una fase sostanziale della filiera. Nel settore degli oli extra vergini DOP e IGP, tale criterio deve essere declinato tenendo conto della struttura tipica del processo produttivo, nel quale le fasi di coltivazione, molitura e confezionamento possono fare capo a soggetti distinti.
In questa prospettiva, la fase della molitura assume, di regola, rilievo determinante, in quanto è in tale momento che si formano le caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche dell’olio previste dal disciplinare. Ne deriva che il frantoio iscritto al sistema dei controlli rappresenta, nella maggior parte dei casi, il soggetto idoneo a soddisfare l’obbligo informativo. Ciò non esclude che possa essere indicato il produttore agricolo, ove anch’esso sia inserito nel sistema di controllo e rivesta un ruolo qualificato nella filiera certificata.
La possibilità di indicare alternativamente produttore o operatore non implica, però, una generale sostituibilità tra tutti i soggetti coinvolti, dovendosi in ogni caso individuare quello che, in concreto, garantisce la conformità del prodotto alla denominazione protetta.
In tale contesto, è essenziale chiarire che le attività meramente accessorie, come il semplice imbottigliamento o confezionamento, non rendono il relativo operatore idoneo a soddisfare l’obbligo, se non inserito nel sistema di controllo.
Ne deriva che, qualora le attività di imbottigliamento o confezionamento siano svolte da soggetti non iscritti al sistema di controllo, l’obbligo di cui all’art. 37, par. 5, deve essere assolto mediante l’indicazione di un operatore certificato della filiera, normalmente individuabile nel produttore agricolo o nel frantoio. In tali ipotesi, l’etichetta dovrà necessariamente riportare il nome del produttore agricolo o del frantoiano certificato, potendo l’imbottigliatore essere eventualmente indicato in via aggiuntiva, ma non sostitutiva.
La forma dell’indicazione
Ulteriore profilo di rilievo attiene alla forma dell’indicazione, in quanto la circolare esclude che il solo marchio commerciale possa assolvere all’obbligo informativo, se non coincidente con la denominazione o ragione sociale del soggetto. Tale principio si pone in linea con i criteri generali di identificazione del soggetto giuridico e risponde all’esigenza di garantire certezza nei rapporti e tutela del consumatore, evitando che l’informazione obbligatoria venga assorbita o confusa con segni distintivi di natura commerciale.
Dal punto di vista applicativo, ne deriva la necessità di una riprogettazione delle etichette degli oli extra vergini DOP e IGP secondo criteri di trasparenza e immediatezza, che rendano chiaramente percepibile il collegamento tra indicazione geografica e soggetto responsabile.
Gli organismi di controllo saranno chiamati a verificare non solo la presenza formale delle indicazioni, ma anche la loro effettiva idoneità a soddisfare la funzione informativa richiesta dalla normativa unionale.
Il regime transitorio
Per quanto concerne il regime transitorio, resta ferma la possibilità di commercializzare fino a esaurimento delle scorte gli oli etichettati prima del 14 maggio 2026. In forza della circolare, è consentito l’utilizzo delle etichette già stampate entro tale data fino al 14 agosto 2026, limitatamente ai prodotti destinati al mercato nazionale.
Tale disciplina, di carattere eccezionale, deve essere interpretata restrittivamente e applicata nel rispetto dei principi di tutela dell’affidamento e di proporzionalità, imponendo agli operatori l’onere di dimostrare la data di stampa delle etichette.
Conclusioni
In conclusione, con specifico riferimento agli oli extra vergini di oliva DOP e IGP, la circolare del 6 marzo 2026 non introduce nuovi obblighi sostanziali, ma incide profondamente sulle modalità di attuazione dell’obbligo informativo, imponendo una chiara individuazione del soggetto certificato responsabile, una corretta collocazione dell’indicazione nello stesso campo visivo della denominazione e l’utilizzo di elementi identificativi giuridicamente inequivocabili. L’inosservanza di tali criteri può determinare non solo irregolarità formali, ma anche profili di non conformità rilevanti ai fini della commercializzazione del prodotto e della responsabilità degli operatori della filiera.

















