“Ben venga una CUN per l’olio, ma le sue funzioni sono chiare”

Enzo Gambin (Aipo): "Non può imporre prezzi, né ha poteri di controllo. Ma può aiutare a leggere il mercato oleario. Contro la crisi dei prezzi occorrono altri strumenti"
Economia
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La proposta di istituire una Commissione Unica Nazionale (CUN) per l’olio extra vergine di oliva lanciata dal presidente di Assofrantoi, Paolo Mariani, ha subito innescato una vivace discussione, tra favorevoli e contrari, tra chi la intravede come una opportunità per affrontare la crisi dei prezzi, chi invece teme che si riveli uno strumento inutile come nel caso della CUN del grano. Un quadro generale, sotto il profilo tecnico, lo abbiamo voluto tracciare con Enzo Gambin, direttore di AIPO – Associazione interregionale produttori olivicoli, punto di riferimento nella conoscenza sia agronomica che normativa, oltre che nostro preziosissimo collaboratore.

Enzo Gambin

Dottor Gambin, che ne pensa di questa proposta?
“Innanzitutto, è necessario chiarire quali compiti la legge le attribuisce oggi. Le Commissioni Uniche Nazionali sono organismi tecnici di rilevazione e confronto finalizzati alla formulazione di quotazioni di riferimento del mercato, la loro attività ha natura informativa e non regolatoria. Le CUN non esercitano funzioni di governo del mercato, non adottano provvedimenti amministrativi nei confronti degli operatori e non dispongono di poteri ispettivi, di controllo o sanzionatori”.

In parole povere, non stabilisce i prezzi!
“Da tale impostazione discende che le quotazioni elaborate dalle CUN hanno natura informativa e non prescrittiva, rappresentano una fotografia del mercato in un determinato momento e costituiscono uno strumento di orientamento per gli operatori, ma non assumono carattere vincolante. Occorre quindi distinguere nettamente tra una quotazione di mercato e un prezzo amministrato. Una quotazione descrive il mercato; un prezzo amministrato lo regola. Una quotazione rileva le contrattazioni effettivamente avvenute; un prezzo minimo impone un limite al di sotto del quale le transazioni non possono essere effettuate o devono essere giustificate. Si tratta di concetti giuridicamente ed economicamente differenti. Per tale ragione una CUN non può fissare un prezzo minimo nazionale dell’olio extra vergine di oliva, né stabilire un valore che debba obbligatoriamente valere per tutti gli operatori. Allo stesso modo non può imporre agli operatori l’obbligo di giustificare vendite effettuate a prezzi inferiori rispetto a quelli rilevati dal mercato. Tali funzioni esulano completamente dalle competenze attribuite dalla normativa vigente”.

Vogliamo ricordare come è composta la CUN?
“Una composizione che conferma l’impostazione accennata. Infatti, il legislatore ha previsto organismi fondati sulla rappresentanza paritetica delle diverse componenti della filiera economica interessata. La logica che ispira il sistema non è quella della nomina di un collegio di esperti indipendenti chiamati a determinare il prezzo corretto di un prodotto, bensì quella del confronto tra le categorie economiche coinvolte negli scambi. Le CUN sono quindi sedi di concertazione tecnica tra rappresentanti della produzione, della trasformazione e del commercio, secondo criteri stabiliti dalla normativa ministeriale.

Ne consegue che enti proposti, come ISMEA, CREA o ISTAT, pur potendo fornire dati, analisi statistiche e supporto tecnico di elevato livello, non possono trasformare la natura stessa della CUN né sostituirsi alle rappresentanze economiche previste dal legislatore. Con l’aggiunta di ulteriori limiti…”

Quali?
“Quelli che derivano dal quadro giuridico europeo: il settore dell’olio d’oliva rientra nell’ambito dell’Organizzazione Comune dei Mercati agricoli disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1308/2013. In tale contesto la formazione dei prezzi è affidata al libero incontro tra domanda e offerta, salvo specifici strumenti di intervento espressamente previsti dalla normativa europea. L’ordinamento dell’Unione Europea ammette, in presenza di particolari condizioni, misure quali l’ammasso privato, gli interventi eccezionali di mercato, i programmi operativi delle organizzazioni dei produttori e altri strumenti di gestione delle crisi. Non consente invece agli Stati membri di introdurre autonomamente sistemi generalizzati di prezzi minimi amministrati o meccanismi di controllo delle vendite incompatibili con i principi della concorrenza e del mercato unico. Per l’olio extravergine di oliva non rientra tra i settori per i quali sia prevista la possibilità di imporre prezzi nazionali obbligatori.

Per questo motivo una eventuale attribuzione alla CUN del potere di fissare un prezzo minimo nazionale o di richiedere giustificazioni per le vendite effettuate al di sotto di determinate soglie solleverebbe rilevanti questioni di compatibilità sia con il diritto nazionale sia con quello europeo”.

E la possibilità di attribuire alla CUN compiti di controllo?
“Anche l’ipotesi di attribuire alla CUN compiti di controllo delle transazioni commerciali non trova alcun riscontro nell’attuale quadro normativo. Le attività ispettive e di vigilanza sono affidate ad altre amministrazioni e autorità competenti, ciascuna nell’ambito delle proprie attribuzioni.

La CUN non dispone di poteri di accesso alla documentazione aziendale, non può effettuare verifiche sulle operazioni commerciali, non può aprire procedimenti amministrativi e non può irrogare sanzioni”.

Neanche per contrastare il sottocosto, quindi…
“Esattamente. Analoga considerazione vale per il tema delle vendite sotto costo; nel nostro ordinamento non esiste un principio generale che vieti a un’impresa di vendere un prodotto al di sotto del proprio costo di produzione.
Circostanze quali esigenze di liquidità, necessità di smaltimento delle scorte, strategie commerciali o specifiche condizioni aziendali possono giustificare prezzi inferiori ai costi medi di produzione. Eventuali profili di illegittimità possono emergere solo in presenza di fattispecie specifiche, quali pratiche commerciali sleali, abuso di posizione dominante, accordi restrittivi della concorrenza o altre violazioni previste dalla legge. Si tratta tuttavia di ipotesi che non rientrano nelle competenze delle Commissioni Uniche Nazionali.

Il confronto con le CUN già operative nei comparti dei suini, dei bovini, dei conigli e delle uova conferma tale interpretazione. In nessun caso tali organismi esercitano poteri regolatori sul mercato, o di fissare prezzi vincolanti, o effettuano controlli sulle transazioni commerciali. La loro attività si limita alla formulazione e pubblicazione di quotazioni di riferimento aventi finalità informative. Di recente, il Ministero dell’Agricoltura (MASAF) e l’Agenzia delle Entrate hanno introdotto l’obbligo del codice CUN nelle fatture elettroniche per i prodotti monitorati (come uova, suini, conigli). Questo dimostra che lo Stato interviene per tracciare e analizzare digitalmente i flussi di mercato e i prezzi reali , confermando che lo strumento serve a fare “fotografie digitali” sempre più nitide del mercato, e non a imporre limiti di prezzo”.

Dunque una CUN dell’olio extra vergine è del tutto inutile?
“Al contrario, una quotazione nazionale costruita attraverso un confronto trasparente tra le diverse componenti della filiera potrebbe contribuire a ridurre le asimmetrie informative, migliorare la leggibilità del mercato e fornire un punto di riferimento condiviso per gli operatori. Potrebbe, inoltre, favorire una maggiore uniformità rispetto alle diverse rilevazioni territoriali oggi esistenti. Occorre tuttavia evitare di attribuire a tale strumento funzioni che l’ordinamento non gli riconosce.

Se il settore ritiene necessario contrastare fenomeni quali la compressione dei prezzi, le pratiche commerciali sleali, le difficoltà di accesso al credito, le tensioni nei rapporti con la grande distribuzione o le criticità legate allo stoccaggio, la soluzione deve essere ricercata attraverso strumenti normativi specifici, coerenti con il quadro nazionale ed europeo”.

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Tags: CUN, in evidenza, olio extravergine

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