Quando l’incidente con trattrice porta al sequestro e alla confisca del mezzo

Una recente sentenza della Corte di Cassazione
AIPO
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Il caso – Un coltivatore diretto stava raccogliendo le manichette di irrigazione e i nylon di copertura dei solchi di coltivazione mediante un avvolgitore azionato da un cardano collegato ad una trattrice. Durante tali operazioni l’agricoltore rimaneva impigliato con la caviglia destra nel nylon che lo trascinava con sé attorno al naspo di avvolgimento in rotazione facendolo impattare ripetutamente contro il terreno con esiti mortali.
Nel corso delle indagini, la trattrice veniva sottoposta a sequestro probatorio, stante la necessità di procedere ad accertamenti sul mezzo agricolo al fine di verificare l’idoneità allo svolgimento delle attività cui di fatto lo stesso veniva destinato e le relative condizioni di manutenzione.
La norma – Il sequestro probatorio, disciplinato dagli artt. 253 ss. c.p.p., è un mezzo di ricerca della prova volto ad acquisire il corpo del reato e le cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. Si tratta di uno strumento a disposizione dell’Autorità Giudiziaria volto a sottrarre un bene, sia mobile che immobile, alla disponibilità del proprietario al fine di evitare che venga danneggiato, disperso o manomesso.
Secondo l’art. 354 c.p.p. a tale sequestro possono procedere anche d’iniziativa gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria quando “vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini”, salvo poi chiedere la convalida del sequestro al Pubblico Ministero procedente.
L’indagato, o – se diverso – il proprietario del bene, può agire contro il decreto che dispone il sequestro per ottenere la restituzione della cosa.
Presupposto necessario a tale richiesta è la cessazione della necessità di mantenere il sequestro per il venir meno delle esigenze probatorie e, parallelamente, l’assenza di condizioni che impongano l’adozione di una cautela reale o della confisca (art. 240 c.p.). La confisca consiste nell’espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato di tutte le cose che costituiscono il prezzo del reato o che sono servite a commetterlo, nonché di quelle che costituiscono il prodotto e il profitto del reato stesso. La confisca è sempre obbligatoria quando il bene è considerato di per sé pericoloso.
La vicenda processuale – La difesa dell’indagato avanzava richiesta di restituzione della trattrice agricola sottoposta a sequestro preventivo evidenziando che:
– la qualità di corpo di reato rivestita dalla trattrice non implica di per sé la necessità di sottoposizione a sequestro probatorio della stessa;
– le esigenze sottese alla cautela reale devono formare oggetto di bilanciamento, tenuto conto della tutela costituzionalmente riconosciuta alla proprietà e alla libertà di impresa del singolo e stante la necessità dell’uso del mezzo per l’aratura dei terreni dell’azienda agricola quale unico sostentamento della famiglia dell’indagato.
L’impugnazione veniva respinta, dapprima dal Tribunale e poi dalla Corte di Cassazione, ritenendo ancora attuali le esigenze cautelari “atteso che il mantenimento del vincolo cautelare sul mezzo non contrasta con la tutela costituzionalmente riconosciuta al diritto di proprietà e alla libertà di iniziativa economica, dovendo essi conciliarsi con la salvaguardia di altri diritti del medesimo rango” quali quello alla salute e all’ambiente.
La Suprema Corte altresì evidenziava che, in astratto, il mantenimento del vincolo sarebbe ulteriormente giustificato dall’applicazione della confisca con distruzione per la pericolosità in sé della cosa sequestrata; pericolosità che esclude qualunque rilevanza dell’eventuale uso del mezzo a fini di sostentamento della famiglia dell’imputato.

Avvocato, consulente legale AIPO
Associazione Interregionale
Produttori Olivicoli

 

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Tags: Aipo, in evidenza, incidente, Trattore

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