Con la sentenza del 10 giugno 2025, come ricordato in anteprima da OlivoNews, il Consiglio di Stato ha segnato una svolta storica nella gestione della sansa di oliva. I giudici hanno stabilito che la sansa bifasica e umida, ancora ricca di olio residuo, non può beneficiare del doppio incentivo per la produzione di biometano se prima non viene verificata e valorizzata la sua destinazione alimentare. In altre parole, la sansa deve essere conferita prioritariamente ai sansifici per l’estrazione dell’olio destinato al consumo umano e soltanto successivamente, una volta resa esausta o priva di valore alimentare, può essere avviata al biodigestore per fini energetici.
Il principio “food first”
Alla base della decisione si colloca il principio europeo del “food first”, ossia “prima il cibo”. Questo principio impone che ogni biomassa agricola o forestale sia destinata innanzitutto all’alimentazione umana e solo in via residuale, se non più idonea, ad altri usi quali quelli zootecnici, agronomici o energetici.
Tale gerarchia è sancita dalle direttive europee sulle energie rinnovabili (RED II e RED III) ed entra ora per la prima volta nel diritto giurisprudenziale italiano con valore vincolante, trasformando una linea politica comunitaria in un criterio interpretativo applicabile ai casi concreti.
Il significato del double counting
Il cosiddetto double counting, o doppio conteggio, è un meccanismo di incentivazione introdotto dal GSE che consente di valorizzare due volte l’energia prodotta da determinati biocarburanti, riconoscendo così un beneficio maggiorato. Fino a oggi la sansa umida rientrava in questo regime, rendendo particolarmente conveniente il suo avvio ai biodigestori. Dopo la sentenza, invece, tale agevolazione non potrà più essere riconosciuta in assenza di una verifica che escluda usi alimentari plausibili. Il meccanismo si applicherà esclusivamente alla sansa esausta o disoleata, cioè a quella che non conserva alcuna utilità nel comparto oleario.
Piani di smaltimento: nuove responsabilità tecnici e frantoi

Non sarà più sufficiente anche per i frantoi classificare la sansa come sottoprodotto agricolo, occorrerà dimostrare in modo documentato se essa è effettivamente priva di usi alimentari. Nelle relazioni agronomiche per i piani di smaltimento, da presentarsi anche in vista della campagna olearia 2025, il tecnico dovrà specificare la tipologia di sansa (bifasica, umida, esausta o disoleata), indicare se sia stata prima conferita a sansificio o, comunque, attestare che non è più idonea all’estrazione di olio.
L’uso agronomico o energetico, dunque, sarà legittimo soltanto come soluzione residuale, dopo avere escluso plausibili utilizzi alimentari.
Un aspetto delicato riguarda i frantoi lontani dai sansifici, in quanto la sola distanza o la maggiore convenienza economica non bastano a giustificare la scelta di bypassare il principio “food first”. In questi casi non si tratta di privilegiare la convenienza economica, ma di documentare l’assenza di usi alimentari effettivamente praticabili, alla luce del principio di proporzionalità e sostenibilità richiamato dal diritto europeo.
Certamente si potrà dare conto di circostanze oggettive, come l’assenza di sansifici operativi in un raggio territoriale sostenibile, i costi di trasporto sproporzionati o l’impatto ambientale negativo derivante da viaggi eccessivamente lunghi, per concludere che l’uso alimentare non è concretamente praticabile. In questo modo, non si nega l’idoneità tecnica della sansa, ma si afferma che, secondo criteri di ragionevolezza, proporzionalità e sostenibilità, non esistono usi alimentari plausibili ed effettivi.
È su questa linea sottile che, con ogni probabilità, dovranno muoversi i tecnici, integrando i piani di spandimento con un richiamo alla gerarchia europea dei rifiuti e alla priorità di recupero alimentare rispetto a quello agronomico o energetico.
Le conseguenze sul mercato
Gli effetti della decisione sono immediati, i biodigestori, privati del doppio incentivo, vedranno ridotta la convenienza economica per il ritiro gratuito della sansa. I frantoiani, specie quelli situati lontano dai pochi sansifici ancora operativi, temono un aumento dei costi di smaltimento.
Le associazioni di categoria hanno già annunciato iniziative per ottenere chiarimenti normativi e soluzioni logistiche che evitino un blocco della filiera. Si tratta di un punto di equilibrio delicato, perché la sansa è un sottoprodotto voluminoso e difficile da gestire senza un sistema di sbocchi ben strutturato.
Conclusione
Per i tecnici e i frantoi, la vera novità consiste nell’onere di dimostrare in modo documentato l’assenza di usi alimentari della sansa. Non è più sufficiente la mera qualificazione come sottoprodotto, occorre una valutazione preventiva e motivata, conforme al principio di gerarchia degli usi sancito dal diritto europeo; solo a tali condizioni l’impiego agronomico o energetico potrà dirsi legittimo, evitando il rischio di contestazioni.
Direttore AIPO
Associazione Interregionale
Produttori Olivicoli



















