Ogni volta che pongo questa domanda, anche ad esperti, si scatena la massima incertezza ed inizia una serie di distinguo perché, nell’immaginario collettivo, l’attributo “vergine”, è associato ad un concetto di integrità e di purezza, si lega con difficoltà all’attributo “lampante”, in quanto quest’ultimo è riferito ad un olio difettato e di scarsa qualità, tanto che questo termine deriva dall’uso che veniva fatto nei secoli scorsi, per l’alimentazione delle lampade ad olio. E l’olio lampante, che veniva prodotto in passato, soprattutto per l’illuminazione o per l’industria del sapone o dei filati, ci ricorda quello estratto da olive raccolte da terra, anche a stagione inoltrata.
Il termine “vergine”
Innanzitutto definiamo cosa dice la normativa, quando un prodotto di una lavorazione possa essere definito “vergine”. Il termine “vergine“, riferito ad un prodotto, in particolare del settore alimentare (miele, pula del riso, olio di cocco, olio di avocado…), anche alla carta o al tessile, indica che questo è stato ottenuto esclusivamente attraverso processi meccanici o fisici, cioè non sottoposto a trasformazioni chimiche o trattamenti come la raffinazione oppure manipolazioni che ne alterino la natura originale. Nel caso di un tessuto “vergine” questo è prodotto da fibra biologica, certificata ottenuta per la prima volta, quindi non rigenerata e non recuperata da scarti di lavorazione.
Il caso dell’olio di oliva
Un olio di oliva è “vergine” se ottenuto dal frutto dell’olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell’olio, e che non hanno subito alcun trattamento fisico diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con coadiuvanti ad azione chimica o biochimica, o con processi di riesterificazione, nonché qualsiasi miscela con oli di altra natura.
Quindi l’attributo “vergine” si riferisce solo alla lavorazione.
Poi una ulteriore classificazione in olio di oliva extra vergine (da notare che gli attributi sono due, extra e vergine, così come riportato in tutta la normativa e non un unico attributo “extravergine”, questo perché si riferiscono a due concetti diversi) ed in olio di oliva vergine, classificazione che deriva da parametri chimico-fisici quantitativi e dalla valutazione organolettica; parametri di qualità certamente migliori per l’extra rispetto all’olio vergine.
Se l’aggettivo “vergine” si riferisce solo al processo di lavorazione, allora l’olio lampante è un olio vergine.
Difatti se lavoriamo un’oliva potremmo ottenere, da un punto di vista merceologico, tre tipi di olio: l’extra vergine con parametri di qualità chimico-fisici e sensoriali migliori, l’olio di oliva vergine con un lieve aumento dell’acidità (da 0,80 a 2,0%) e/o di un modesto difetto sensoriale (Md< 3,5) ed anche una lieve ossidazione primaria evidenziata dall’aumento dell’assorbimento spettrofotometrico alla lunghezza d’onda 232 nanometri. Mentre l’olio di oliva lampante ha dei parametri talmente alterati che, a differenza degli altri due descritti, non può essere destinato al consumo umano. Questi parametri interessano l’acidità (>2,0%), la presenza di difetti organolettici (Mediana del difetto > 3,5), gli isomeri trans oleici e linolenici (da 0,05 a 0,10 %).
Voglio ricordare che altri parametri fanno declassare un olio a lampante: gli stigmastadieni (da 0,05 a 0,50 mg/kg) e infine le cere (≤ 300 mg/kg però in questo caso nel conteggio va anche compreso l’estere alifatico lineare C40 oltre i classici esteri C42 +C44 +C46. Tutti i prodotti rettificati hanno le cere più alte > 350 mg/kg)
Quindi la lavorazione dell’oliva viene fatta nelle stesse condizioni, quindi per tutte e tre i casi l’olio è un prodotto “vergine”, si differenziano per qualità, da quella migliore dell’extra vergine a quella del “lampante” addirittura non commestibile, ma destinato alla rettificazione per eliminare i difetti chimici e sensoriali.
L’olio diventa lampante a causa di gravi difetti del frutto, scarsa igiene nella lavorazione o cattiva conservazione, che portano ad un’elevata acidità, all’irrancidimento oppure a dei difetti sensoriali.
L’evoluzione normativa
Il termine “vergine”, per l’olio di oliva, è stato introdotto per la prima volta con il Regio Decreto nel lontano 1925, il quale attribuì il termine ai soli oli ottenuti dalla lavorazione dell’Olea europea senza aggiunta di altre sostanze e vietò anche la vendita di miscele tra olio di oliva e altri tipi di oli. Fecero seguito altre normative che integrarono e modificarono il decreto del 1925 fino al 1936 quando un altro Regio Decreto introdusse per la prima volta, nella classificazione merceologica, il termine “vergine”.
In seguito, nel 1960 con la Legge n. 1407, venne modificato il quadro normativo e venne introdotto, per la prima volta il termine “extra vergine” per documentare una categoria di olio di oliva di maggiore valore.
Il Regolamento CEE 136/1966 riporta la classificazione: Olio di oliva vergine extra (gusto perfetto), Olio di oliva vergine fino (gusto perfetto ma con una maggiore acidità), Olio d’oliva vergine corrente (dal gusto buono) e Olio d’oliva vergine lampante (di gusto imperfetto).
Segue la Classificazione degli oli di oliva con il Regolamento CEE 1915 del 1987, “l’olio d’oliva vergine lampante”, rimane come in precedenza un olio dal gusto imperfetto e con acidità, in acido oleico, maggiore a 3,3%. Nella stessa norma l’extra vergine viene classificato come “gusto assolutamente perfetto”.
Nel Reg. (CEE) N. 356/1992 del 10 febbraio 1992 gli oli di oliva erano classificati in base all’acidità libera come: a) olio extra vergine di oliva; b) olio di oliva vergine; c) olio di oliva vergine corrente; d) olio di oliva vergine lampante.
Si arriva finalmente ai giorni nostri con il Reg. CEE n. 2568 dell’11 luglio 1991 che ha rappresentato una decisa innovazione rispetto ai Regolamenti precedenti, soprattutto uniformando diversi parametri analitici e stabilendo che gli oli extra vergini di oliva, dovessero anche superare un esame organolettico, tenuto da degustatori iscritti in appositi albi. Tuttavia, durante la descrizione del processo di estrazione diversi fattori incidono sulla qualità dell’olio, appare pertanto scontato che non tutti gli oli vergini siano della stessa qualità e che quindi richiedano una distinzione dal punto di vista merceologico.
La classificazione nel Reg. 2568/91 riporta la dicitura “olio di oliva vergine lampante” quello che presenta le seguenti caratteristiche: acidità > 3,3%; perossidi > 20 meq /O2/kg; solventi alogenati > 0,20 mg/kg; alcoli alifatici massimo 400 mg/kg; K270 > 0,25; Panel test < 3,5 (l’extra vergine ≥ 6,5; il vergine ≥ 5,5; il corrente ≥ 3,5).
Con l’allegato del Reg. (CE) N. 1513/2001, del 23 luglio 2001, l’olio lampante perde l’attributo “vergine” nell’etichetta ma la descrizione recita: olio di oliva vergine la cui acidità libera, espressa in acido oleico, è superiore a 2 g per 100 g e/o avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.
Nel Regolamento Delegato (UE) 2022/2104 del 29 luglio 2022 l’olio è classificato come “olio di oliva lampante”. Ma il termine “vergine” non è scomparso del tutto, sicuramente dall’etichettatura, ma rimane riferendoci alla lavorazione.
Difatti la Commissione Europea, Agricoltura e Sviluppo Rurale, in una nota sulla “Panoramica della produzione e della commercializzazione di olio di oliva nell’UE”, del 2025, riporta:
Esistono otto diverse categorie di oli di oliva e di oli di sansa di oliva:
- olio extra vergine di oliva
- olio di oliva vergine
- olio di oliva vergine lampante
- olio di oliva raffinato
- olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini
- olio di sansa di oliva
- olio di sansa di oliva grezzo
- olio di sansa di oliva raffinato.
Esistono tre diverse categorie di oli di oliva vergini:
L’olio extra vergine di oliva è la categoria con la migliore qualità. Dal punto di vista organolettico non presenta difetti ed è fruttato. Il suo livello di acidità non deve superare lo 0,8%.
L’olio di oliva vergine può presentare alcuni difetti sensoriali ma a un livello molto basso. Il suo livello di acidità non deve superare il 2%.
L’olio di oliva lampante è un olio di oliva vergine di qualità inferiore con un’acidità superiore al 2%, senza caratteristiche fruttate e difetti sensoriali sostanziali. Non è destinato a essere commercializzato nella fase della vendita al dettaglio. È raffinato o usato a fini industriali.
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/crop-productions-and-plant-based-products/olive-oil_it
In conclusione quando si parla di olio lampante possiamo definirlo un olio vergine, anche se non destinato al consumo umano senza essere sottoposto ad un processo di rettifica, l’attributo “vergine” proviene unicamente dal tipo di lavorazione dell’oliva, identica agli altri oli commestibili (extra vergine e vergine). Sicuramente è stata una scelta corretta togliere il termine “vergine” dalla classificazione merceologica e dall’etichettatura, avrebbe creato inutili ambiguità.

















