L’autorizzazione all’immissione in commercio del prodotto fitosanitario FLYPACK® DACUS TRAP PFnPE, rilasciata dal Ministero della Salute con decreto del 20 febbraio 2026, costituisce un caso di particolare interesse nell’ambito della disciplina dei prodotti destinati agli utilizzatori non professionali. Il provvedimento s’inserisce nel quadro applicativo del regolamento (CE) n. 1107/2009 e della normativa nazionale di attuazione, offrendo un esempio significativo d’integrazione tra valutazione scientifica del rischio, innovazione tecnologica e semplificazione delle condizioni d’uso.
Il decreto autorizzativo individua quale fondamento giuridico l’art. 29 del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina le condizioni per l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, nonché l’art. 3 del decreto 22 gennaio 2018, n. 33, relativo ai prodotti destinati agli utilizzatori non professionali (PFnPE).
In tale contesto, il prodotto è qualificato come “trappola insetticida pronta all’uso per esclusivo uso non professionale”, caratterizzazione che comporta il rispetto di requisiti particolarmente stringenti in termini di sicurezza, semplicità di impiego e limitazione dell’esposizione.
La sostanza attiva impiegata è la deltametrina, piretroide di sintesi dotato di attività neurotossica sugli insetti, la cui approvazione a livello unionale risulta prorogata fino al 15 agosto 2026 in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1757.
Coerentemente con tale scadenza, il decreto nazionale limita l’efficacia dell’autorizzazione alla medesima data, evidenziando il carattere strettamente derivato del regime autorizzatorio rispetto alle decisioni assunte a livello europeo.
Sotto il profilo tecnico, il prodotto si distingue per l’adozione della tecnologia cosiddetta “attract and kill”, che consente di confinare l’azione insetticida all’interno di un dispositivo chiuso. Come precisato nell’etichetta autorizzata, gli insetti sono attratti all’interno della trappola e uccisi per contatto con il principio attivo, collocato sulla superficie interna del dispositivo, mentre gli attrattivi specifici sono posizionati nella parte inferiore. Tale configurazione riduce in modo significativo il rischio di esposizione diretta per l’utilizzatore e limita la dispersione ambientale della sostanza attiva.
La classificazione del prodotto come PFnPE presuppone, ai sensi del decreto 22 gennaio 2018, n. 33, che esso presenti caratteristiche tali da garantire un uso sicuro anche da parte di soggetti privi di specifica formazione professionale.
In questa prospettiva, assumono rilievo elementi quali la forma “pronta all’uso”, l’assenza di operazioni di diluizione o miscelazione e la ridotta quantità di principio attivo per unità di impiego (pari a 0,015 g per trappola, secondo etichetta).
L’utilizzatore è, infatti, chiamato unicamente al posizionamento del dispositivo, senza possibilità, ma pure senza necessità, di manipolazione del contenuto, essendo espressamente previsto che la trappola non debba essere aperta.
Permane, tuttavia, la classificazione di pericolo ambientale della deltametrina, come evidenziato dall’indicazione H410 “Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata” riportata in etichetta.
La compatibilità del prodotto con l’uso non professionale non deriva quindi da un’assenza di pericolosità intrinseca, bensì dalla riduzione dell’esposizione conseguente alla specifica modalità di formulazione e di impiego, in linea con i modelli di valutazione del rischio richiamati nella normativa nazionale.
Dal punto di vista agronomico, la trappola è destinata al controllo della mosca dell’olivo (Bactrocera oleae) e s’inserisce nell’ambito delle strategie di difesa integrata, offrendo uno strumento di controllo che non richiede trattamenti fitosanitari per irrorazione.
Le indicazioni d’uso prevedono un determinato numero di trappole per unità di superficie e un periodo di applicazione coerente con il ciclo biologico del fitofago, con una durata dell’efficacia attrattiva fino a 180 giorni.
Particolare attenzione merita il profilo temporale dell’autorizzazione, il decreto stabilisce che il prodotto possa essere immesso in commercio fino al 15 agosto 2026, in coerenza con la scadenza dell’approvazione della sostanza attiva. In linea generale, secondo i principi dell’ordinamento, tra cui quello di irretroattività delle norme, sancito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile, la cessazione dell’autorizzazione incide sulla possibilità di commercializzazione del prodotto, senza determinare automaticamente effetti retroattivi sull’utilizzo di dispositivi già acquistati e impiegati conformemente alle condizioni autorizzate.
Tale conclusione deve essere, però, formulata con cautela, il decreto stesso fa salvi eventuali successivi provvedimenti di adeguamento o di modifica delle condizioni di autorizzazione, e la disciplina dei prodotti fitosanitari prevede la possibilità di introdurre specifici periodi transitori o limitazioni all’uso.
Ne consegue che la permanenza in uso di dispositivi già installati oltre la data di scadenza dell’autorizzazione deve ritenersi ammissibile in assenza di diverse prescrizioni dell’autorità competente, restando comunque subordinata al rispetto delle indicazioni di etichetta e delle norme sullo smaltimento.
In conclusione, il caso FLYPACK® DACUS TRAP PFnPE evidenzia come l’evoluzione tecnologica dei dispositivi fitosanitari consenta di rendere accessibili anche agli utilizzatori non professionali strumenti basati su sostanze attive tradizionalmente impiegate in ambito agricolo, senza compromettere gli standard di sicurezza.
L’equilibrio tra efficacia agronomica, contenimento del rischio e semplificazione delle modalità d’uso rappresenta, in tale prospettiva, uno degli assi portanti dell’attuale sistema regolatorio europeo e nazionale in materia di prodotti fitosanitari.
Direttore AIPO
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