Avevamo dato notizia ad inizio mese del Decreto ministeriale che stabilisce, a partire da questo mese di luglio, dell’obbligo per i commercianti di olive di registrare sul SIAN e consegnare le partite ai frantoi entro sei ore dall’acquisizione da parte degli olivicoltori.
Anche a seguito dei tanti dubbi legati a tale provvedimento, l’Icqrf – Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi, ha emanato una “guida pratica” alla compilazione del Registro telematico, chiarendo chi sono i soggetti tenuti al rispetto di tali disposizioni e i corretti adempimenti da tenere. Ecco una sintesi.
Definizione commerciante di olive
Per «commerciante di olive» (di seguito «commerciante») si intende “l’impresa che effettua l’acquisto e la vendita di olive destinate alla produzione di olio nonché l’impresa che acquista le olive destinate alla produzione di olio utilizzato a fini professionali o commerciali”.
Le disposizioni non si applicano agli operatori indicati di seguito, in quanto non rientrano nella categoria dei «commercianti»:
– frantoi, anche se acquistano e vendono olive;
– olivicoltori che vendono le olive prodotte in azienda. (Qualora invece integrassero la loro produzione olivicola con acquisti da terzi, rientrerebbero nella categoria dei «commercianti» con gli obblighi conseguenti).
Adempimenti per i commercianti

– dagli olivicoltori ai commercianti
– dai commercianti ad altri eventuali commercianti
– dai commercianti ai frantoi
Per “consegna” al frantoio si deve intendere sia la vendita delle olive che la loro cessione per la successiva molitura in conto terzi. Le olive devono essere consegnate al frantoio dal «commerciante» entro 6 ore dall’acquisizione dall’olivicoltore e le relative annotazioni nel registro devono essere effettuate dal «commerciante» sempre entro lo stesso lasso di tempo.
In altre parole, le olive acquistate dal primo acquirente (cioè dal 1°«commerciante») dall’olivicoltore devono giungere al frantoio (cioè essere consegnate) entro le 6 ore dall’acquisizione delle olive stesse da parte del primo acquirente (cioè dal 1°«commerciante»), indipendentemente da eventuali passaggi intermedi (dal 1° «commerciante» ad un eventuale 2° «commerciante»).
Si precisa che qualora le olive siano acquistate nella modalità “frutto pendente”, il calcolo delle 6 ore parte dalla fine della raccolta della partita oggetto di consegna.
Se la consegna riguarda una partita di olive formata da un coacervo di olive (massale), acquistate dallo stesso olivicoltore o da più olivicoltori, il conteggio delle 6 ore parte dall’orario di acquisizione della partita di olive acquisita per prima che compone il massale oggetto di cessione.
Disposizioni per la documentazione commerciale
L’orario di acquisto e di cessione delle olive deve essere sempre comprovato sulla base dei documenti giustificativi. Pertanto, la «documentazione commerciale» in possesso del «commerciante» deve riportare l’indicazione dell’orario di acquisto/di cessione e della relativa data (qualora questa non coincida con quella del documento stesso), completata da una specifica frase descrittiva.
L’orario di acquisto dall’olivicoltore deve essere arrotondato all’ora successiva preceduto dalla frase del tipo “acquisto da olivicoltore ore…. del….. [la data è da indicare solo nel caso in cui quella del documento non corrisponde a quella dell’effettivo acquisto]. Da tale orario parte il conteggio delle 6 ore per effettuare tutti gli adempimenti connessi.
Disposizioni per la tenuta del Registro
Il sistema telematico, allo stato attuale, non consente una specifica gestione dell’orario di acquisizione delle olive da parte dei «commercianti» in quanto nei codici operazione non è presente il campo per la sua indicazione. Pertanto, è necessario ricorrere al campo “Note”. Tuttavia, sarà comunque possibile effettuare la tracciabilità delle olive in base all’orario di acquisizione/cessione in quanto questo verrà evidenziato nella “reportistica” in “stampa movimentazioni” del registro.
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