Olio in attesa di classificazione, cambiano le regole

Novità per frantoiani e produttori di olio di oliva a partire dalla prossima campagna olearia per garantire una maggiore tracciabilità della produzione nazionale
Economia
Views: 2K

Il Registro telematico dell’olio d’oliva – operativo da 2015 – rappresenta un sistema di tracciabilità omogeneo e puntuale della filiera olearia, finalizzato al monitoraggio delle singole movimentazioni che avvengono in ogni stabilimento/deposito.

Tuttavia, l’esperienza maturata in un decennio di attività di tale strumento, ha fatto emergere negli oli “in attesa di classificazione” un punto critico nella tracciabilità delle produzioni nazionali. A titolo di esempio, per quanto riguarda la campagna 2024/2025, alla data del 31 maggio risultano in attesa di classificazione circa 3.896 tonnellate.

Lo rileva il direttore generale della Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari Oreste Gerini in una lettera inviata alle Associazioni e alle Organizzazioni di categoria del settore oleario nella quale evidenzia che, fatti salvi i tempi di registrazione stabiliti dal DM 23 dicembre 2013, ai fini di una più puntuale tracciabilità delle produzioni nazionali, dalla prossima campagna 2025/2026 gli oli vergini presenti nel Registro telematico come «in attesa di classificazione» dovranno essere classificati in «olio extra vergine di oliva» o in «olio di oliva vergine» o in «olio di oliva lampante», a seconda del caso, utilizzando il codice operazione “O0- Classificazione” nel rispetto della tempistica indicata nelle seguenti tabelle:

1 Le annotazioni devono essere fatte entro il 6° giorno successivo a quello dell’operazione, giorni festivi compresi.
Tuttavia, gli olivicoltori che detengono e commercializzano esclusivamente olio, allo stato sfuso e/o confezionato,
ottenuto da olive provenienti dalla propria azienda, molite presso il frantoio proprio o di terzi, possono effettuare entro
il 10 di ogni mese le annotazioni dei dati relativi alle operazioni del mese precedente, a condizione che l’olio ottenuto
dalla molitura non sia superiore ai 700 kg per campagna di commercializzazione (dal 1° luglio al 30 giugno dell’anno
successivo).

Per quanto riguarda le produzioni ottenute nelle campagne antecedenti a quella del 2025/2026, in deroga alla suddetta tempistica, tutti gli oli in attesa di classificazione dovranno risultare classificati nel registro con la categoria di appartenenza entro il 30 settembre 2025, a prescindere dalla data del loro ottenimento.

“È opportuno evidenziare – conclude la lettera del direttore generale – che l’avvenuta classificazione dell’olio «in attesa di classificazione» deve essere contestualmente seguita dall’aggiornamento della relativa cartellonistica identificativa dei recipienti di stoccaggio interessati, così come disposto dall’art. 5 bis, comma 1, del DM 23 dicembre 20138, indipendentemente dai tempi di registrazione.

Infine, si evidenzia che:
– ai sensi dell’art. 7, comma 4, del DM 10 novembre 2009 e dell’art. 5, comma 3, del DM 23 dicembre 20139 , le suddette indicazioni riguardanti la tenuta del registro telematico devono ritenersi a tutti gli effetti obbligatorie. Ne consegue che l’inosservanza delle medesime comporterà per gli inadempienti l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 7 del D. Lgs. 103 /2016 relativa al mancato rispetto delle modalità di tenuta del registro telematico;
– il mancato aggiornamento della cartellonistica dei recipienti di stoccaggio comporterà per i trasgressori l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 8 del D. Lgs. 103 /2016”.

Per rimanere sempre aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter qui!

Tags: Frantoi, Frantoio, in evidenza, olio di oliva

Potrebbe piacerti anche

Olive in frantoio entro 6 ore: ecco la guida esplicativa
Cimice asiatica, le nuove strategia di difesa

Author

Potresti leggere