di Enzo Gambin e Antonio Volani
Il Decreto Ministeriale 7 ottobre 2021 rappresenta oggi il riferimento centrale per il riconoscimento dei panel di assaggio e per la gestione dell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini, istituito dalla legge 313/1998.
A distanza di alcuni anni dalla sua entrata in vigore, il quadro normativo è chiaro, sovente, lo è la meno la sua interpretazione pratica. Dal punto di vista giuridico, il Decreto è un atto regolamentare emanato in attuazione di una legge, ciò significa che non si tratta di una possibilità, ma di una norma vincolante. La differenza tra legge e regolamento riguarda il livello della fonte, non la sua efficacia.

Le disposizioni del Decreto devono essere rispettate da tutti i destinatari, nei limiti della legge che lo sostiene.
Il Decreto introduce un modello dinamico di qualificazione, dove l’assaggiatore non è più iscritto “a vita”, ma deve dimostrare nel tempo di mantenere le proprie competenze.
La conferma dell’iscrizione avviene ogni tre anni e richiede sia la volontà dell’interessato, sia la documentazione dell’attività svolta nel periodo di riferimento. Tale attività deve essere coerente con gli standard europei e può consistere nella partecipazione a panel riconosciuti, nello svolgimento di sedute di assaggio o in attività formative qualificate. Non bastano autodichiarazioni generiche o attività non riconducibili a metodologie ufficiali, è necessaria una documentazione verificabile, come l’attestazione del capo panel.
Nel tempo si sono diffuse alcune interpretazioni errate, una delle più frequenti è l’idea che il Decreto non sia obbligatorio perché non è una legge. Questo è un fraintendimento, poiché il Decreto trae forza da una legge e ha effetti vincolanti come ogni regolamento.
Un secondo equivoco riguarda il rapporto tra obbligo e controlli, la presenza o assenza di verifiche amministrative non incide sull’esistenza dell’obbligo, ma solo sulla sua applicazione concreta.
Un terzo equivoco riguarda la natura dell’attività richiesta, talvolta è interpretata in modo riduttivo, mentre il Decreto richiede attività qualificata, svolta secondo protocolli ufficiali e supportata da documentazione adeguata.
Rimane diffusa pure l’idea che l’iscrizione all’elenco sia un diritto acquisito, quando invece il Decreto la configura come una posizione giuridica subordinata alla continuità dell’attività svolta.
Sul piano applicativo, la gestione del sistema coinvolge diversi soggetti istituzionali e ciò ha prodotto modalità operative non sempre omogenee, quali procedure più rigorose in alcuni territori, prassi più flessibili in altri. Questa disomogeneità alimenta incertezza e comportamenti non sempre allineati al dettato normativo.
La tendenza attuale, tuttavia, è verso una maggiore uniformazione e un rafforzamento dei controlli. Per questo è prudente adottare un approccio pienamente aderente alla norma, fondato sulla continuità dell’attività, sulla documentazione adeguata e sul rispetto delle scadenze.
Il Decreto 7 ottobre 2021 segna un passaggio culturale importante: non basta aver acquisito una competenza, occorre mantenerla viva. Le criticità attuali non derivano dalla norma, ma dalla sua interpretazione: comprenderne la natura giuridica e gli effetti è essenziale per garantire coerenza, affidabilità e credibilità all’intero sistema degli assaggiatori.

















