Il futuro della gestione dei sottoprodotti olivicoli si muove sul filo del rasoio tra innovazione energetica e rigidi paletti normativi. A fare chiarezza sulla complessa materia è intervenuta recentemente FOA (Filiera Olearia Associati) attraverso una comunicazione ufficiale indirizzata ai propri soci. Al centro del dibattito ci sono le nuove disposizioni stabilite dal GSE (Gestore Servizi Energetici) nell’Allegato A delle Procedure Applicative del DM 2 marzo 2018, che disciplinano l’ammissibilità della sansa umida (bifasica) negli impianti di produzione di biometano avanzato.
Una novità che deve tener conto del contesto giuridico che fa da sfondo a queste nuove regole: le disposizioni derivano infatti dalle sentenze del Consiglio di Stato (nn. 5639 e 5642 del 30 giugno 2025) e dal completamento dell’iter istruttorio condotto dal GSE. Questo percorso ha avuto l’obiettivo di garantire che l’utilizzo della sansa “bifasica” per scopi energetici sia consentito “solo nelle circostanze nelle quali non siano, plausibilmente, possibili usi non energetici”. Questo principio è esattamente quello che lo studio INNOVHUB, commissionato dal GSE a seguito delle sentenze del Consiglio di Stato, è andato poi a dimostrare sul piano tecnico-scientifico.
Fondamentale precisare un aspetto cruciale: queste recenti novità del GSE non si applicano indistintamente a tutti gli impianti di produzione di biogas. Tali restrizioni sono vincolanti esclusivamente per gli impianti di produzione di “biometano avanzato”, per accedere ai meccanismi di incentivazione maggiorati previsti dal GSE. In particolare, il rispetto di questi rigidi parametri sulle materie prime è la condizione necessaria per ottenere il cosiddetto double counting, ovvero il riconoscimento del doppio dei Certificati di Immissione in Consumo (CIC). Di conseguenza, gli impianti di biogas tradizionale che non puntano a questo specifico premio incentivante non sono soggetti a queste nuove limitazioni.
La geografia del conferimento: la soglia dei 70 chilometri
Il quadro normativo tracciato dal GSE introduce una netta distinzione basata sulla percentuale di olio residuo, sulla logistica e sulla vicinanza geografica degli impianti di frangitura rispetto ai poli di estrazione tradizionali, ovvero i sansifici:
• Frantoi entro i 70 km dal più vicino sansificio: la sansa bifasica può essere destinata alla filiera del biometano avanzato non si parla unicamente se il contenuto d’olio residuo calcolato su base secca non supera la soglia del 4%.
• Frantoi oltre i 70 km (esonero espresso): per le strutture situate a una distanza superiore, il documento del GSE riconosce una deroga fondamentale. In questo caso è consentito l’uso della sansa a prescindere dal residuo oleoso, facendo decadere l’obbligo del limite del 4% e le relative analisi di laboratorio.
Nonostante l’esonero chilometrico offra una solida tutela giuridica ed economica ai frantoi geograficamente distanti dai sansifici, per gli altri operatori si apre una partita estremamente complessa.
Il nodo tecnico: il mito insormontabile del 4% di olio
Se sulla carta la regola appare definita, nella pratica il limite del 4% di olio residuo su base secca fa tremare il comparto produttivo. Sul tema si concentrano infatti i forti dubbi sollevati da ricercatori e tecnici del settore agroindustriale, i quali evidenziano come non superare una percentuale di appena il 4% di olio sulla sansa essiccata in laboratorio, nei fatti, è tecnicamente quasi impossibile. Diverso sarebbe stato il discorso se il parametro di riferimento fosse stato direttamente sulla sansa umida.
Questo scarto tra la teoria burocratica e la realtà produttiva rischia di trasformarsi in un vero e proprio boomerang per i frantoi che si trovano nel raggio dei 70 chilometri dai sansifici.
Quali scenari per i frantoi?
Di fronte all’impossibilità pratica di certificare un residuo così basso attraverso analisi di laboratorio accreditate, i frantoi rischiano di trovarsi con le mani legate. Non potendo garantire la conformità richiesta dal GSE per accedere agli impianti di biometano avanzato, gli operatori saranno di fatto obbligati a dirigersi verso i tradizionali sansifici, vanificando in gran parte le opportunità di valorizzazione energetica locale della sansa bifasica.

A chiudere il cerchio su questa complessa vicenda è il presidente FOA Italia Michele Librandi, che solleva pesanti perplessità sull’applicabilità di queste disposizioni nel mondo reale: “La metodologia proposta e lo studio alla base di queste scelte – denuncia Librandi – sembrano ignorare del tutto un limite strutturale evidente della nostra filiera. I sansifici italiani, allo stato attuale, non sono attrezzati né strutturati per gestire e stoccare gli enormi quantitativi di un sottoprodotto liquido e di complessa gestione tecnica come la sansa umida. Si innesca così un vero e proprio cortocircuito operativo: se un frantoio situato a meno di 70 chilometri si vede rifiutare il ritiro della sansa dal sansificio per limiti di stoccaggio e, al contempo, non può conferirla agli impianti di biometano perché l’irrealistico limite del 4% blocca l’accesso al doppio incentivo, che fine deve fare questo sottoprodotto? A questa domanda cruciale, che rischia di paralizzare l’attività di moltissime aziende, qualcuno deve pur rispondere. E deve farlo in tempi rapidissimi”.


















