Differenziare e valorizzare l’olio extravergine di oliva artigianale, prodotto in frantoio dal mastro oleario e confezionato sotto la propria responsabilità, da quello delle industrie di confezionamento che acquistano olio sfuso e imbottigliato. Questo il senso dell’incontro avuto al Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Forestale da Stefano Caroli, rappresentante dell’Associazione dei Frantoiani di Puglia, Giampaolo Sodano rappresentante dell’Associazione dei Mastri Oleari e Piero Gonnelli rappresentante del Consorzio Frantoi Artigiani & Piccole Imprese (nelle foto).
A riceverli il direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione Europea Luigi Polizzi a cui hanno presentato la proposta recante “Disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell’olio di oliva di qualità artigianale”. I tre rappresentanti hanno ricordato che c’è già una legge che riconosce l’importanza del frantoio produttore di olio dalle olive e del mastro oleario per creare valore ad ogni tipo di olio ottenuto da cultivar differenti di territori diversi e quindi vuole essere un presidio della biodiversità italiana. Oggi, a causa di una complessità di situazioni (la pandemia, la guerra Russia-Ucraina, i cambiamenti climatici e patogeni) assistiamo a una globalizzazione che mette in difficoltà la sopravvivenza dei frantoi nelle zone di collina e di montagna a causa dei costi di produzione differenti tra le diverse aree nazionali ed europee.
Nel nord barese (zona di maggior produzione italiana) il costo di produzione dell’olio extravergine è superiore dal 20 al 30% rispetto a quello prodotto in Spagna, mentre nelle altre zone d’Italia è superiore dal 50 al 80%. Per superare questo divario, a giudizio di Caroli, Sodano e Gonnelli, sarebbe auspicabile la differenziazione tra l’extravergine d’oliva richiamata per offrire al consumatore la possibilità di scelta anche attraverso l’etichetta e con ciò giustificare la differenza di prezzo. Ecco di seguito la proposta
La proposta: disposizioni urgenti per la valorizzazione del settore dell’olio di oliva di qualità “artigianale”
1. Al fine di consentire la distinzione commerciale delle imprese olearie a carattere artigianale, è definita come impresa artigiana olearia, l’unità produttiva avente i requisiti di cui al comma 2 ed in cui si procede all’estrazione dell’olio dalle olive in conformità alle normative comunitarie e nazionali vigenti ed in particolare a quelle relative all’igiene degli alimenti, alla sicurezza del lavoro, alla tutela dell’ambiente, al fine di fornire le necessarie informazioni sull’identità, la qualità e la tracciabilità del prodotto.
2. Nell’impresa artigiana olearia deve essere collocato il frantoio, la centrifuga o i sistemi equivalenti per il processo estrattivo, gli idonei contenitori per lo stoccaggio del prodotto, nonché le appropriate attrezzatura necessarie per la collocazione dell’olio nei contenitori, per l’imbottigliamento e per il confezionamento, ai fini della commercializzazione del prodotto.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le caratteristiche tecniche dei locali adibiti alla lavorazione delle olive e degli oli.
4. Nelle imprese olearie artigiane il responsabile della conduzione tecnica del frantoio è il Mastro oleario. Esso può coincidere con il titolare dell’impresa. In caso di persona diversa dal titolare dell’impresa, questa si adegua alle direttive del titolare, operando nei limiti delle deleghe conferitegli.
5. Il mastro oleario coordina:
a) la gestione del magazzino e dei registri;
b) la fase di molitura;
c) la fase di confezionamento;
d) la gestione, l’utilizzo e lo smaltimento dei sottoprodotti della lavorazione, in particolare dell’acqua di vegetazione e della sansa.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad istituire e gestire gli Albi regionali dei Mastri oleari.
7. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito l’albo nazionale dei Mastri oleari in cui confluiscono i dati degli Albi regionali.
8. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze e dei principi generali previsti dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, favoriscono la formazione dei mastri oleari e curano lo svolgimento di specifici corsi di formazione. Detti corsi sono a carattere propedeutico per i possessori di un diploma di istruzione media di secondo grado e carattere tecnico-pratico per coloro che hanno ottenuto l’attestato finale di frequenza del corso propedeutico o che siano in possesso di uno dei titoli di studio indicati all’articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999, ad esclusione del diploma della scuola dell’obbligo. Per la partecipazione ai corsi deve essere posseduto, in ogni caso, il requisito dell’idoneità morale di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 23 giugno 1999.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono la durata dei corsi, le modalità di svolgimento ed i relativi programmi. Ai bandi per la realizzazione delle attività formative.