Da un lettore che chiede di rimanere anonimo riceviamo e pubblichiamo:
Con Decreto ministeriale (del 18 settembre 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 settembre), il Ministero dell’Agricoltura impone a partire dal 1° luglio 2025 l’obbligo per i commercianti di olive di registrare sul SIAN e consegnare le partite ai frantoi entro sei ore dall’acquisizione da parte degli olivicoltori. La misura si inserisce nell’attuazione dell’art. 9 della Legge 206/2023 sul Made in Italy, con l’obiettivo dichiarato di aumentare trasparenza, rintracciabilità e qualità nella filiera dell’olio di oliva vergine.
Le perplessità
Il provvedimento, però, solleva perplessità e critiche dal mondo della logistica e del commercio agricolo. Secondo diversi operatori, le restrizioni temporali risultano eccessivamente rigide e inapplicabili in contesti interregionali.
Basti pensare a una compravendita tra Puglia o Calabria e Liguria, ma pure semplicemente nel Lazio, dove i tempi di viaggio superano facilmente le sei ore, anche senza considerare le soste obbligatorie per gli autisti professionisti imposte dal codice della strada e dalla normativa europea.
La norma, poi, non distingue tra piccoli commerci locali e operatori interregionali, penalizzando i secondi.
I frantoi non sono soggetti agli stessi obblighi se acquistano direttamente olive e poi le rivendono. Questo apre la strada a una possibile concorrenza sleale, con i commercianti costretti ad operare in condizioni meno favorevoli.
Le sanzioni

Sebbene il decreto non espliciti direttamente le sanzioni, si rinvia alle disposizioni generali previste dal DM 10 novembre 2009 e successive modifiche (DM 23 dicembre 2013, DM 8 luglio 2015), che inquadrano gli obblighi di tenuta del registro telematico degli oli. In caso di violazione delle disposizioni sulla tracciabilità e registrazione possono scattare sanzioni amministrative pecuniarie e, in caso di false registrazioni o dichiarazioni, anche sanzioni penali. Il mancato aggiornamento dei registri nei tempi previsti può comportare sospensioni o limitazioni dell’attività commerciale.
Il decreto prevede che il commerciante registri l’orario di acquisizione (arrotondato all’ora successiva) e quello della cessione; annoti questi dati nel campo “Note” dei codici telematici previsti, rispetti il termine massimo di 6 ore per la consegna al frantoio e per la registrazione sul SIAN. Nel caso di partite miste (acquisti da più olivicoltori), il tempo decorre dall’orario della prima acquisizione.
A oggi, il decreto non impone un obbligo simmetrico ai frantoi che acquistano olive per rivenderle o lavorarle in differita. Questo elemento introduce una disparità strutturale che potrebbe favorire integrazioni verticali e penalizzare le figure intermedie, tradizionalmente fondamentali per l’equilibrio del mercato.
A mio parere, questa norma, se non accompagnata da un’adeguata flessibilità o da deroghe per distanze superiori a un certo limite, potrebbe causare una contrazione della rete dei commercianti di olive indipendenti; un aumento del potere contrattuale dei frantoi integrati; una difficoltà logistica e organizzativa per le imprese che operano su scala nazionale o internazionale.
Certamente queste disposizioni andrebbero riviste con l’introduzione di deroghe per le distanze superiori ai 100 o 200 km.
Se l’intento del decreto è legittimo, migliorare la tracciabilità e garantire la qualità, la sua applicazione pratica rischia di creare squilibri nel mercato delle olive, cioè nella fase agricola e commerciale che precede la trasformazione in olio. Senza modifiche o chiarimenti, il rischio è che il provvedimento crei più problemi che soluzioni, in un settore già fragile e strategico per l’economia agroalimentare italiana.


















