Ribaltamento trattore: colpa del lavoratore o responsabilità del datore di lavoro?

Una recente sentenza della Corte di Cassazione
AIPO
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Il caso – Un operaio generico, messosi alla guida del trattore aziendale, perdeva il controllo del mezzo che si ribaltava con conseguente schiacciamento del conducente da cui derivava la morte immediata.
La causa del ribaltamento era da ravvisarsi nella scorretta ripartizione dei pesi tra i due assi, avendo il lavoratore montato la multifresa dietro il trattore, senza l’installazione di una adeguata zavorra nella parte anteriore del veicolo per, appunto, controbilanciare il peso.
La norma – Relativamente all’uso delle attrezzature di lavoro, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, prescrive anzitutto
che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70).
All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro deve prendere in considerazione (art. 71):
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse;
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore di lavoro deve adoperarsi affinché, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente (art. 73, co. 1):
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
Lo stesso datore di lavoro deve altresì provvedere ad informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché’ sui cambiamenti di tali attrezzature (art. 73, co. 2).
Tali disposizioni perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, in quanto l’area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l’instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, portatrici di possibili rischi per la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori.
La vicenda processuale – Per la vicenda in esame venivano condannati alla pena di anni uno per il delitto di omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche sia il datore di lavoro titolare dell’azienda agricola, in quanto
soggetto dotato di poteri decisionali e di spesa, sia il gestore di fatto dell’attività aziendale poiché, in qualità anch’egli di garante, non aveva impedito all’operaio di utilizzare il trattore – vetusto e sprovvisto di abilitazione – per lo svolgimento delle lavorazioni.
In particolare, la Corte di Cassazione evidenziava che il sistema di sicurezza apprestato dal datore di lavoro presentasse delle evidenti criticità in relazione al difetto di informazione al dipendente sui rischi specifici dell’impiego del mezzo e all’omessa adozione degli appositi dispositivi di protezione.
Osservavano i Giudici che la colpa del lavoratore, eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l’esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l’evento  morte che ne è conseguito può essere esclusa solo nei casi in cui sia provato che la condotta del lavoratore integri i profili di abnormità, eccentricità ed imprevedibilità.
La Suprema Corte precisava che è da considerarsi abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all’applicazione delle misure antinfortunistiche e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.
(Corte di Cassazione, Sez. IV Pen., Sentenza del 12.07.2021, n. 26332).

Avvocato, consulente legale AIPO
Associazione Interregionale
Produttori Olivicoli

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Tags: Aipo, Trattore

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