Stretta sulle frodi, cosa cambia per l’olio di oliva italiano

L'approvazione del DDL "Tutela Agroalimentare" introduce sistemi di controlli più severi, rafforzando la tracciabilità. Ecco con quali novità nel Codice penale
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Con il via libera definitivo del Parlamento, il disegno di legge in materia di tutela agroalimentare si configura come uno degli interventi normativi più rilevanti degli ultimi anni per la protezione del Made in Italy. Il provvedimento s’inserisce nel percorso di aggiornamento della disciplina penale di settore, intervenendo sul Codice penale con un rafforzamento e una revisione dei reati già esistenti in ambito alimentare, rendendo più severe le sanzioni e ampliando le condotte punibili.

Il provvedimento rafforza il sistema dei reati alimentari già esistenti, introducendo nuovi illeciti più severi e ampliando i casi punibili.
Sono così potenziate le norme contro la frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.), cioè la vendita di un prodotto diverso da quello dichiarato (prevista la reclusione da 2 mesi a un anno); contro la vendita di alimenti non genuini come se fossero tali (art. 516 c.p.); contro l’uso di segni o indicazioni ingannevoli (art. 517 c.p.), ad esempio sull’origine, sulla qualità o sulla quantità dei prodotti (prevista la reclusione da 3 a 18 mesi).

L’obiettivo è colpire in modo più efficace tutte quelle pratiche che possono indurre in errore il consumatore.

Particolare rilievo assume il rafforzamento della tutela penale delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protetta, già disciplinata dall’art. 517-quater c.p., attraverso l’inasprimento delle pene e l’introduzione della confisca obbligatoria dei beni utilizzati o derivanti dal reato. La centralità di questi strumenti è confermata anche dal loro peso economico, secondo il rapporto Ismea-Qualivita 2024, il sistema delle indicazioni geografiche ha generato un valore di 20,7 miliardi di euro, di cui 12,3 miliardi derivanti dall’export.

Il provvedimento introduce alcune aggravanti che rendono le pene più severe in caso di reati agroalimentari.

Sono punite più duramente le attività illecite svolte in modo organizzato e continuativo, fenomeno noto come agropirateria, le violazioni che riguardano quantità particolarmente elevate di prodotto; e l’uso scorretto di certificazioni, soprattutto quando si fa passare per biologico ciò che non lo è. In questi casi è previsto un aumento della pena fino a un terzo.

Sul piano amministrativo, la riforma adotta un sistema sanzionatorio improntato al principio di proporzionalità, con sanzioni graduate anche in base al fatturato dell’impresa, così da garantire maggiore efficacia deterrente ed equità tra operatori di diversa dimensione.

Le nuove disposizioni sono destinate a produrre effetti significativi anche sul comparto olivicolo-oleario, storicamente esposto a fenomeni di contraffazione, sofisticazione e italian sounding.

Si tratta di un settore in cui le frodi possono assumere forme particolarmente insidiose: dalla miscelazione di oli di diversa provenienza venduti come italiani, all’uso improprio di denominazioni di origine, fino alla falsa qualificazione di prodotti come extra vergini o biologici.
In questo contesto, il rafforzamento delle norme penali e dei controlli lungo la filiera mira a incidere su alcune criticità del mercato.

Da un lato, si punta a rendere le pratiche fraudolente più rischiose e meno convenienti, colpendo non solo le singole violazioni ma anche eventuali organizzazioni che operano in modo sistematico.

Dall’altro, l’aumento degli obblighi di tracciabilità e trasparenza permette al consumatore di avere informazioni più chiare e contribuisce a valorizzare meglio le produzioni certificate.

Allo stesso modo, le nuove regole sulle certificazioni rafforzano la tutela dell’olio biologico, mentre il nuovo sistema sanzionatorio punta a garantire condizioni di concorrenza più eque tra gli operatori.

Resta centrale la fase di attuazione, l’efficacia della riforma dipenderà dalla capacità delle autorità competenti di assicurare controlli coordinati, tempestivi e uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto delle esigenze organizzative ed economiche delle piccole e medie imprese del comparto.

Dal punto di vista procedurale, il provvedimento, approvato in via definitiva dal Parlamento, diventerà legge dopo la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L’entrata in vigore avverrà, salvo diversa previsione, quindici giorni dopo la pubblicazione.

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Tags: frodi olio, in evidenza, olio di oliva, truffe olio

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