Miscelazione oli, finita la transizione: ora scatta l’obbligo

Concluso il periodo transitorio, frantoi e confezionatori devono riclassificare le giacenze di olio miscelate e garantire tracciabilità e separazione dei lotti
Economia
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Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 23 luglio 2026 della discussa e discutibile Circolare ministeriale sul divieto di miscelazione degli oli vergini ed extravergini, il dibattito interpretativo ha lasciato il passo all’applicazione concreta nei contesti aziendali.

Con l’imminente avvio della nuova campagna olearia, il periodo transitorio previsto dal Ministero si è formalmente concluso, consolidando il quadro delle prescrizioni operative per la gestione delle scorte.

La linea di demarcazione tracciata dalla circolare per le giacenze antecedenti al 23 luglio è ormai pienamente operativa:
le bottiglie e i recipienti già etichettati e confezionati prima dell’entrata in vigore della Circolare proseguono il loro corso commerciale fino ad esaurimento delle scorte;
• per il prodotto ottenuto da miscelazione e stoccato nei serbatoi, è decorso il termine dei 30 giorni previsto per la riclassificazione a «olio di oliva vergine». Tale adempimento risulta obbligatorio e vincolante prima di qualsiasi successiva movimentazione, lavorazione o avvio all’imbottigliamento.

In questa fase post-transitoria, la conformità sanzionatoria (art. 7 Reg. UE n. 1169/2011 e D.Lgs. n. 231/2017) impone alle aziende il rispetto rigoroso delle procedure gestionali consolidate:

1. riclassificazione nei registri con formale e tempestivo adeguamento della categoria commerciale da “extra vergine” a “vergine” sui registri di carico e scarico ICQRF/SIAN, in conformità al Regolamento Delegato (UE) 2022/2104, prima di destinare i lotti in cisterna alle fasi successive;

2. tracciabilità e gestione SIAN con separazione fisica ed analitica dei lotti e costante aggiornamento delle causali telematiche sul registro dell’olio, garantendo il perfetto allineamento tra le giacenze effettive nei serbatoi e i dati di registro;

3. destinazione dei lotti riclassificati come “vergine” con un incanalamento del prodotto verso l’imbottigliamento ed etichettatura diretta come “olio di oliva vergine”, ovvero verso canali industriali, di raffinazione o mercati esteri (con possibilità di miscela extra vergine e vergine), gestendo ogni eventuale ulteriore operazione nel pieno rispetto della categoria di “vergine”.

Esaurita la finestra temporale di adeguamento, per frantoi e confezionatori la priorità aziendale si sposta interamente sulla programmazione della nuova produzione. L’unica vera tutela per il futuro risiede nella massima cura della qualità durante le fasi di molitura, per contenere al minimo la formazione di frazioni vergini, e nella rigorosa separazione dei lotti all’interno dello stoccaggio.
Resta ora da valutare quale sarà il reale riscontro del mercato al dettaglio, nei prossimi mesi si vedrà se vi sarà una presenza più visibile di bottiglie etichettate come “olio di oliva vergine” sugli scaffali della GDO.

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Tags: circolare oli, in evidenza, miscelazione oli

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