Il panorama normativo per l’olio extravergine di oliva a Indicazione Geografica si fa effettivamente più stringente. Con l’avvicinarsi della piena applicazione del Regolamento (UE) 2024/1143, le imprese del settore sono chiamate a un adeguamento grafico e gestionale che non ammette incertezze: l’obbligo di indicare il nome dell’operatore nello stesso campo visivo della denominazione DOP/IGP.
In questo contesto di transizione, FOA Italia – Frantoi Oleari Associati ha diffuso in data odierna un’articolata circolare informativa, fornendo ai propri iscritti gli strumenti tecnici per la corretta interpretazione delle nuove prescrizioni ministeriali.
Il ruolo del Frantoio e le istruzioni operative
L’informativa tecnica di FOA Italia poggia su basi giuridiche solide, grazie ai chiarimenti ottenuti dall’associazione con il riscontro ufficiale del MASAF del 14 aprile 2026. La Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare ha infatti accolto la tesi di FOA Italia, confermando che «l’obbligo di cui all’art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143 può ritenersi soddisfatto mediante l’indicazione in etichetta, nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, del nome del frantoio che effettua la trasformazione sostanziale del prodotto».
Questo chiarimento è vitale per il frantoio in quanto soggetto da indicare come operatore responsabile. Di contro, il Ministero ha posto un argine netto alle figure puramente commerciali. Nella nota si legge infatti che il responsabile commerciale non è qualificabile come “operatore” se non è responsabile della produzione o della trasformazione sostanziale. Il MASAF ha precisato che la definizione di “fase di produzione” «non si riferisce ad attività quali il mero condizionamento o confezionamento o imbottigliamento del prodotto, oppure la certificazione dello stesso».
Un ulteriore snodo cruciale, affrontato nelle istruzioni operative di FOA Italia, riguarda la figura del “soggetto preparatore” e le attività di blending. Con un successivo chiarimento datato 20 aprile 2026, il MASAF ha infatti specificato che i soggetti che effettuano «attività di ricerca, di selezione qualitativa e di miscelazione, dirette all’ottenimento di un prodotto nuovo» possono a tutti gli effetti rientrare nella definizione di “operatore”. Il Ministero condivide l’interpretazione secondo cui tali operazioni di preparazione, funzionalmente distinte e antecedenti all’imbottigliamento, conferiscono all’olio il suo «”carattere” peculiare» destinato al mercato, rendendo il prodotto finito distinto dal punto di vista organolettico rispetto agli oli di partenza. Resta invece fermo e ribadito il principio per cui i soggetti che svolgono mere attività di condizionamento o imbottigliamento non rientrano in tale definizione, in quanto «l’imbottigliamento non può essere considerato una fase di produzione».
Tale distinzione impone alle aziende una revisione attenta dei ruoli in etichetta per evitare difformità rispetto a quanto dichiarato nei sistemi di certificazione.
La posizione sindacale: l’istanza di proroga al MASAF

Se il quadro interpretativo è ormai delineato, resta aperto il delicato fronte della tempistica. La circolare ministeriale del 6 marzo scorso ha fissato al 14 agosto 2026 il termine ultimo per lo smaltimento delle etichette già stampate ma non ancora applicate. Una scadenza che FOA Italia ha ufficialmente contestato attraverso un’istanza formale depositata oggi a firma del presidente Michele Librandi. Nella nota inviata alla Direzione Generale per la Qualità Agroalimentare, l’associazione evidenzia come una finestra di soli tre mesi sia incompatibile con i cicli di approvvigionamento del prodotto in magazzino e con la programmazione commerciale delle imprese che va ben oltre i tre mesi previsti dalla circolare Masaf.
L’associazione ha chiesto una proroga al 31 marzo 2027, motivando la richiesta su tre pilastri:
- impatto economico: il costo dello smaltimento forzato di stock di etichette già acquistate graverebbe direttamente sui bilanci delle aziende;
- specificità della filiera: la commercializzazione degli oli certificati va oltre la campagna olearia; interrompere l’uso dei materiali di confezionamento nel mese di agosto appare una forzatura rispetto alle dinamiche del mercato;
- adeguamento dei sistemi: la tracciabilità a monte richiede tempi tecnici di implementazione che superano le attuali scadenze ministeriali.
Il valore della rappresentanza di settore
Scrive il presidente Librandi: “L’attivismo di FOA Italia in queste ore critiche mette in luce una dinamica fondamentale per il comparto olivicolo: l’importanza del coordinamento associativo. La capacità di interloquire direttamente con gli uffici tecnici del MASAF e di produrre soluzioni interpretative rapide consente alle imprese di trasformazione di concentrarsi sulla produzione, delegando alla struttura collettiva la risoluzione dei nodi burocratici e la tutela degli interessi economici della categoria.”
In un momento di profonda riforma dei regimi di qualità, il dialogo tra istituzioni e rappresentanze di categoria si conferma lo strumento principale per evitare che la necessaria trasparenza verso il consumatore si traduca in un onere insostenibile per i produttori.


















